Stato di emergenza

In Italia, le calamità naturali che decretano l'attuazione di uno stato di emergenza sono definite in base a tre criteri: estensione, intensità e capacità di risposta del sistema di protezione civile. 

Basandoci su questi criteri, le catastrofi naturali per lo stato di emergenza vengono suddivise in tre tipi: "tipo a", per le quali la direzione di intervento è a responsabilità comunale; "tipo b", per le quali la direzione d'intervento è a livello provinciale e regionale e il "tipo c", per le quali è richiesto un intervento a livello nazionale. 

Per quest'ultime emergenze di rilievo nazionale devono essere, con immediatezza d'intervento, fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, per le quali il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, senza la necessità di vagli parlamentari. 

Il Codice della Protezione Civile ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi.  

Lo stato di emergenza può essere dichiarato quando avviene la catastrofe, oppure quando è in procinto di presentarsi una calamità naturale o un evento connesso all'attività dell'uomo in Italia. Se prendiamo come esempio l'anno 2019, in Italia, si sono chiusi 6 stati di emergenza e ne sono stati dichiarati 18 di nuovi. Nel 2018, siamo risultati 6° su 196 nazioni per vittime causate da catastrofi naturali, secondi solo al Myanmar, che occupa il primo posto, e a seguire Russia, India, Francia e Cina, con un costo complessivo di oltre 18 Miliardi di euro nel periodo 1999-2018 (circa 0,9 Miliardi di euro all'anno). 

La necessità di deliberare lo stato di emergenza è quella di "sbloccare", nella maniera più veloce possibile, i fondi monetari per affrontarla ed evitare che l'impreparazione dovuta alle mancanze tecniche di strumenti e attrezzature risulti fatale. Ulteriori risorse possono essere assegnate, a seguito della comprovata necessità confermata dai Commissari delegati. Nella delibera viene indicata anche l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria che subentra nelle attività per superare definitivamente le criticità causate dall'emergenza.

Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L' attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento. Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata un'ordinanza di chiusura che disciplina e regola il subentro dell'amministrazione competente.

questo è un piccolo scorcio sulle caratteristiche dello stato di emergenza in Italia e i procedimenti necessari per attuarlo. Per maggiori informazioni fare sempre riferimento a siti di riferimento quali governo.it www.protezionecivile.gov.it